RINUNCIA ALLA PROPRIETA' DI UN IMMOBILE
4 Luglio 2018
La rinuncia alla proprietà di un immobile che appartiene a un soggetto solo determina l'acquiszione dello stesso al demanio dello Stato. Tuttavia ciò può avvenire quando si tratta di un bene che non rende, che non può esserre rivenduto o la cui ristrutturazione supera il valore dello stesso. La rinuncia immobiliare non sarebbe consentita quando posta al solo scopo di trasferire in capo alla collettività gli oneri connessi alla titolarità del bene e la relativa responsabilità per gli eventuali futuri danni. Più certa è la rinuncia alla comproprietà di un immobile che si configurerebbe come una donazione agli altri comproprietari della propria quota. Non è necessaria l'approvazione degli altri e le tre ipotesi sono: rinuncia del comproprietario a un muro comune; rinuncia del condomino ad una o più parti in comune dello stabile; rinuncia del comproprietario di un immobile. L'atto deve essere pubblico o avere una scrittura privata autenticata per essere poi trascritta nei pubblici registri immobiliari. La tassazione applicata è quella relativa all'imposta di donazione come previsto da legge specifica.