Imposte in caso di compravendita

2 Ottobre 2014

fonte: www.notariato.it

Prospetto delle aliquote per la tassazione


Si premette che, qualora l’imposta dovuta applicando la relativa aliquota non raggiunga l’ammontare della tassa fissa, sarà dovuta comunque tale imposta.
 
L’imposta fissa è attualmente di Euro 200.
 
Soltanto per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di cui all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, Testo Unico Registro, soggetti all’imposta di registro proporzionale del 9% (immobili in genere) 2% (“prima casa”) 12% (terreni agricoli acquistati da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale) l’imposta di registro minima è di Euro 1.000.
 
In questo caso le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di Euro 50 ciascuna.



Acquisto di abitazioni

 
A) Acquisto da imprese di costruzione/ristrutturazione



La compravendita da imprese di costruzione o di ristrutturazione, entro il quinquennio dalla ultimazione della costruzione o dell’intervento, o anche dopo a seguito di opzione per l’imposizione esercitata nell’atto dalla parte cedente, è soggetta ad IVA, che viene corrisposta direttamente alla società venditrice.

L’aliquota IVA da applicarsi sul prezzo sarà pari al 10 % in assenza di agevolazioni prima casa e del 4% nel caso in cui vengano richieste le agevolazioni prima casa.

Lo stesso trattamento tributario è applicato all’assegnazione di case ai soci di cooperativa edilizia di abitazione.

In caso di acquisto soggetto ad IVA, andranno inoltre corrisposte al notaio, che le verserà successivamente alle amministrazioni competenti, le seguenti imposte:

 

Imposta di registro
Euro 200
Imposta ipotecaria
Euro 200
Imposta catastale
Euro 200




B) Acquisto da privati


Si ricorda che le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dalla parte acquirente al notaio che le verserà, a sua volta, all’amministrazione competente in sede di registrazione.


1) In assenza di agevolazioni
 

Imposta di registro 
9%
Imposta ipotecaria 
Euro 50
Imposta catastale 
Euro 50


Le aliquote si applicano di regola sul prezzo dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell'imposta di registro sul “valore catastale” dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti di legge: 115,5 in caso di richiesta di agevolazioni prima casa o 126 negli altri casi), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.


2) Agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione
 

Imposta di registro 
2%
Imposta ipotecaria 
Euro 50
Imposta catastale 
Euro 50


L’aliquota si applica sulla base imponibile determinata come sopra, con un minimo di Euro 1.000.



Compravendita di terreni


A) Trasferimenti di terreni agricoli (in assenza di agevolazioni)
 

Imposta di registro 
12%
Imposta ipotecaria 
Euro 50
Imposta catastale
Euro 50

 

B) Trasferimenti di terreni non agricoli (in assenza di agevolazioni)
 

Imposta di registro
9%
Imposta ipotecaria
Euro 50
Imposta catastale 
Euro 50

 


Mutui


I contratti di mutuo a medio e lungo termine, ossia di durata superiore a diciotto mesi, effettuati da aziende di credito (ad esempio banche), in base a opzione esercitata dalle parti nell'atto sono soggetti all’imposta sostitutiva dello 0,25% sul finanziamento erogato salvo che il mutuo sia destinato all’acquisto di abitazioni per le quali non ricorrono le condizioni per le agevolazioni finalizzate all’acquisto della prima casa di abitazione. In tale ultima ipotesi, l’aliquota è del 2%.

L’imposta sostitutiva di cui sopra, che verrà trattenuta dalla banca mutuante, per versarla allo Stato, sostituisce quelle di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, che pertanto non saranno dovute.
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