Come sapere se esiste un testamento
11 Novembre 2020
fonte: Guida per il Cittadino - Consiglio Nazionale del Notariato
Nel caso di testamento pubblico, ovvero di deposito fiduciario del testamento olografo presso un notaio, il testamento originale rimarrà agli atti del notaio in attesa della pubblicazione.
È buona pratica che il testatore conservi a casa una nota o un appunto affinché i beneficiari delle disposizioni testamentarie siano messi a conoscenza dell’esistenza del testamento e del luogo dove è conservato.
Se si ritiene che un soggetto abbia lasciato un testamento pubblico oppure un testamento olografo affidato a un notaio, ma non si sa esattamente presso quale notaio, si potrà fare un’apposita richiesta, accompagnata da un estratto dell’atto di morte, al Consiglio Notarile distrettuale il quale provvederà a diramare la richiesta a tutti i notai del distretto.
È opportuno rivolgere la stessa richiesta anche all’Archivio Notarile, che conserva gli atti e i testamenti depositati dai notai che hanno cessato la propria attività.
Si può inoltre consultare il Registro Generale dei Testamenti che ha sede presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili di Roma. Il Registro Generale dei Testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero. Attraverso il Registro infatti può essere chiesto all’organismo competente di uno Stato estero aderente alla Convenzione internazionale di Basilea il rilascio di un certificato degli atti di ultima volontà relativi alla persona deceduta. Gli Stati che sino ad oggi hanno ratificato la Convenzione sono, oltre all’Italia: Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia, Ucraina. Gli interessati possono richiedere al Registro Generale dei Testamenti la certificazione delle iscrizioni risultanti a nome della persona defunta e l’indicazione dell’archivio notarile distrettuale presso il quale gli atti iscritti sono depositati, qualora il notaio abbia cessato la propria attività.
Nel Registro Generale dei Testamenti devono essere iscritti i seguenti atti: 1) testamenti pubblici; 2) testamenti segreti; 3) te- stamenti speciali; 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio; 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente; 6) ritiro dei testamenti segreti e olografi depositati formalmente presso un notaio; revoca nonché revoca di revoca delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento.
Consultando il Registro Generale dei Testamenti non si potrà mai sapere se il soggetto deceduto ha redatto un testamento olografo non depositato formalmente presso un notaio e non ancora pubblicato e che, ad esempio, si trovi ancora in deposito fiduciario presso un notaio o presso un altro soggetto.